La rubrica dell’Avvocato

Buongiorno Avvocato, ho sentito parlare di mediazione civile per dirimere le controversie, facendo quindi a meno di instaurare lunghe cause in Tribunale. In cosa consiste?

Dallo scorso 20 settembre 2013 la mediazione civile è tornata obbligatoria

La mediazione è una procedura alternativa alla giustizia ordinaria – che si svolge presso Organismi iscritti nell’apposito Registro tenuto dal Ministero della Giustizia – dove un mediatore imparziale ed indipendente aiuta le parti a trovare un accordo, che soddisfi al meglio le loro richieste.

E’ uno strumento che consente di dare una soluzione alle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili.

La mediazione è stata prevista e disciplinata dal decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 che prevedeva, per determinate materie ivi indicate, l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione prima di adire la giustizia ordinaria.

Successivamente, con sentenza n. 272/2012, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 5 comma 1, con conseguente decadenza dell’obbligatorietà di esperire la mediazione in tali materie.

La recente Legge n. 98 del 9 Agosto 2013, di conversione del D.L. 69/2013 (c.d. D.L. Fare), ha reintrodotto l’obbligo del tentativo di mediazione nelle materie di seguito elencate:

  • diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio.
  • la normativa ha previsto l’obbligo di esperire il tentativo di mediazione anche quando è il giudice a disporlo in sede giudiziale, pur se in grado di appello.

Le parti possono poi esperire il tentativo di mediazione anche con riferimento ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una delle parti o quando lo prevede una clausola contrattuale o statutaria all’uopo formulata.

La nuova disciplina introdotta dalla L. 98/2013 è in vigore dal 20 settembre 2013 per un periodo sperimentale di quattro anni.

Ciò che contraddistingue la procedura di mediazione è anche la rapidità: questa deve, infatti, concludersi in tre mesi ed il primo incontro tra le parti viene fissato entro poco tempo dalla presentazione della domanda di mediazione.

Nella mediazione viene garantita la massima riservatezza: tutti coloro che intervengono a qualunque titolo nel procedimento sono tenuti a mantenere la riservatezza in merito alla stessa e, salvo diverso accordo tra le parti, ogni informazione acquisita e dichiarazione resa nel corso di tutta la procedura non potrà essere utilizzata in un futuro giudizio che verta sulla medesima controversia.

A differenza di ciò che avveniva in precedenza, è ora prevista la norma per cui le parti possono presentare istanza solo presso Organismi di Mediazione presenti nel luogo del giudice territorialmente competente per l’eventuale causa.

Relativamente alle materie per le quali è prevista l’obbligatorietà del tentativo di mediazione le parti dovranno essere assistite da un Avvocato durante gli incontri di mediazione.

Novità rilevante della normativa: sia nel caso di procedimento obbligatorio che di quello facoltativo l’accordo di conciliazione sottoscritto anche dagli Avvocati di tutte le parti ha efficacia di titolo esecutivo senza ulteriori passaggi. Infatti, con la sottoscrizione del testo, i Legali ne certificano la conformità alle norme imperative ed all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’efficacia di titolo esecutivo dell’accordo potrà essere ottenuto attraverso l’omologa del Presidente del Tribunale competente.

Per il procedimento di mediazione è previsto un incontro preliminare tra le parti ed il mediatore al fine di informare le parti stesse della funzione e delle modalità di svolgimento della procedura e per verificare l’effettiva possibilità di un accordo.La conclusione del primo incontro senza accordo è sufficiente per avverare la condizione di procedibilità dell’azione.

La previgente normativa prevedeva per il Giudice la mera possibilità di invitare le parti ad effettuare un tentativo di conciliazione. Con l’attuale riforma il Giudice, anche in sede di appello, non si limita ad un invito, ma può disporre che le parti si rivolgano ad un Organismo di mediazione per l’espletamento del tentativo. L’assolvimento di tale disposizione diviene condizione di procedibilità dell’azione anche in sede di appello.

In conclusione, sono certamente favorevole al procedimento di mediazione che, se valutato seriamente dalle parti, può portare vantaggi sia dal punto di vista dei tempi della giustizia, sia dal punto di vista economico.

15 ottobre 2013 – Avv. Grazia Scarola

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Richiediamo la vostra consulenza in merito ad un problema con i nostri vicini confinanti che possiedono un cane San Bernardo di circa due anni che vive nel loro giardino di 70/80 mq. confinante con il cortile del condominio in cui abitiamo e posto direttamente sotto le finestre delle nostre camere da letto. Il suddetto cane abbia a qualsiasi ora del giorno e della notte senza essere richiamato dai proprietari. Volevamo sapere cosa prevede la normativa vigente in merito a cani di grossa stazza (come il San Bernardo in oggetto) e con “voce” piuttosto forte, c’è qualche dovere da parte dei proprietari per garantire la tranquillità del vicinato? in che termini? fermo restando la nostra volontà di risolvere nel modo più amichevole possibile il problema con i proprietari del cane, qualora non fosse possibile nemmeno attraverso il servizio di conciliazione, come possiamo procedere per far valere il nostro diritto di riposare almeno alla notte in pace senza essere svegliati dal cane?

 Gentili P. e S.,

i proprietari del cani devono avere rispetto nei confronti del vicinato, in particolar modo nelle ore notturne. Se ciò non avviene gli stessi sono passibili sia di condanna in sede civile che, cosa ancor più grave, in sede penale. La prima sezione penale della Corte di Cassazione (sentenza n.715/2010) ha ricordato, infatti, che il proprietario di un cane deve evitare che sia arrecato disturbo ai vicini di casa. Diversamente risponderà del reato previsto e punito dall’art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”. Detta Sentenza evidenzia come venga in essere una contravvenzione in cui “l’elemento psicologico dell’illecito è costituito dalla mera volontarietà della condotta”. Questa volontarietà si può desumere anche da circostanze oggettive di fatto “senza che risulti necessaria l’intenzione dell’agente di disturbare la quiete pubblica”. Il reato sussiste quando il fatto di per sè risulti idoneo ad “arrecare fastidio a un numero indeterminato di persone” anche a prescindere da fatto che sia provato l’effettivo disturbo arrecato. La Corte conclude come vada quindi condannato chi, nonostante le lamentele ripetute dei vicini, non impedisce al proprio cane di abbaiare durante le ore di riposo.

Evidenziate quanto sopra ai proprietari del cane, Vostri vicini, e poi fatemi sapere.

27.12.2011 – Avv. Grazia Scarola

Gentile Avvocato,

due settimane fa si è tenuta la riunione condominiale relativamente al complesso in cui abito. Io purtroppo non ho partecipato in quanto non ne ero a conoscenza poichè non sono stato convocato. Posso impugnare le delibere che sono state assunte dall’assemblea in quella sede?

 Certamente Lei può impugnare le delibere assunte. E’ necessario però tenere in considerazione che la mancata comunicazione – ad uno o più condòmini – dell’avviso di convocazione non rende nulla ma semplicemente annullabile la delibera condominiale la quale pertanto, se non impugnata nel termine di trenta giorni previsto dall’art. 1137, 3° comma cod. civ., è valida ed efficace nei confronti di tutti i partecipanti al condominio.

12/11/2011 – Avv. Grazia Scarola

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Gentile Avvocato,

vorrei una delucidazione sulla seguente questione: io e la mia famiglia abitiamo al nord e mia moglie ha la madre molto anziana che vive al sud. Ultimamente le condizioni di salute di quest’ultima – affetta da patologie cardiache e fisiche – si sono aggravate manifestando anche gravi disturbi della personalità e del comportamento che la rendono inidonea a curare i propri interessi. Vorremmo sapere qualcosa sulla figura dell’amministratore di sostegno, se possa essere effettuata a distanza da mia moglie e, se no, se l’eventuale amministratore nominato abbia l’obbligo di collaborazione con il familiare più vicino in linea parentale, in questo caso mia moglie, appunto.

E’ da evidenziare come la figura dell’amministratore di sostegno sia disciplinata dal codice civile, agli artt. da 404 e segg.

La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. Nell’operare detta scelta il Giudice preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado…

Il Giudice tutelare, quando ne ravvisa l’opportunità, può chiamare all’incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea…Quest’ultima non ha alcun obbligo di collaborazione con il familiare più vicino al beneficiario in linea parentale.

Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.

L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonchè il Giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.

Gli atti compiuti dall’amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all’oggetto dell’incarico o ai poteri conferitigli dal Giudice possono essere annullati su istanza dell’amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa. Parimenti possono essere annullati gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l’amministrazione di sostegno.

Quanto sopra è una “carrellata” di disposizioni che potranno dare risposte alle Sue domande.

Distintamente saluto.

09/11/2011 – Avv. Grazia Scarola

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L’amministratore di condominio mi ha intimato di allontanare il mio cane dall’appartamento in cui abito. Ha il potere di farlo?

E’ necessario verificare se esista un regolamento condominiale di natura contrattuale che preveda detto limite. Se questo non esiste, nè l’assemblea nè l’amministratore possono imporre un divieto di detenzione. Se invece esiste un regolamento condominiale di natura contrattuale che vieti la detenzione di animali che “possano arrecare disturbo”, il soggetto che ritiene che la presenza di animali leda il diritto alla propria quiete ha l’onere di dimostrare l’effettività e l’intollerabilità del lamentato disturbo. In assenza di una chiara previsione in tal senso nel regolamento di condominio, detta presa di posizione dell’amministratore – se ripetuta – potrebbe essere considerata persecutoria nei confronti del condomino che detiene l’animale.

28/10/2011 – Avv. Grazia Scarola

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L’assemblea di condominio ha deliberato il rifacimento della pavimentazione esterna relativa al condominio in cui abito. Possiamo usufruire della detrazione fiscale del 36%?

La risposta è affermativa. Questa è infatti una delle ipotesi previste nelle quali è possibile usufriure di detta agevolazione.

23/10/2011 – Avv. Grazia Scarola